Prosegue il viaggio all’interno della Costituzione: dopo avere visto la sua nascita e il fondamentale ruolo delle donne nella sua costruzione, andremo ad analizzare insieme i suoi princìpi fondamentali. Quali sono gli articoli che diventano i pilastri della nostra società? Quali sono i prìncipi supremi scelti per costruire la Costituzione? E come sono attuati e rispettati?
Principi fondamentali
I Principi fondamentali vengono esposti nella parte iniziale della Costituzione. Prendono forma seguendo i primi 12 articoli, ma enunciano i valori fondanti dell’ordinamento repubblicano in tutta la Costituzione e nei suoi seguenti articoli. Andiamo a vedere insieme l’articolo e il principio che esso rappresenta, per poi andare ad analizzarlo più dettagliatamente:
Articolo 1
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Principio democratico della sovranità popolare
Democrazia e sovranità: Lo stato viene definito come una Repubblica democratica. Il popolo esercita quindi la sua sovranità (il potere di fare le leggi) potendo eleggere i suoi rappresentanti e appellandosi a una democrazia diretta tramite i referendum. Una sovranità che va esercitata nei limiti e nei modi previsti dalla Costituzione stessa. Limiti che la Costituzione sancisce nel suo essere rigida, una rigidità necessaria a prevenire gli errori causati dalla flessibilità dello Statuto Albertino.
Lavoro: Attraverso questo i cittadini hanno garantita l’uguaglianza e il proprio sviluppo personale.
Articolo 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.“
Riconoscimento dei diritti inviolabili, principio pluralista, principio solidarista, principio personalista
Riconoscere: tali diritti esistono già prima della Costituzione e dello Stato, sono diritti naturali e inviolabili. Quest’ultimo assume semplicemente un ruolo di garante.
Principio pluralista: inteso sia come diritto di scegliere liberamente una formazione sociale (religiosa, politica, ideologica) a cui aderire, sia come diritto ad ottenere tutela nell’ambito dell’aggregazione sociale prescelta.
Principio solidarista: una serie di prestazioni e comportamenti il cui adempimento, per la sua necessità e rilevanza sociale, viene considerato un dovere (come il voto o l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche art. 48,52 e 53)
Principio personalista: pone un limite, attraverso i diritti inviolabili, agli interventi che i pubblici poteri effettuano nella sfera dell’individuo anche se per un interesse pubblico.
Ad esempio: la violazione delle norme prevede dove necessario la restrizione della libertà di un individuo ma l’articolo 13 della Costituzione stabilisce che ogni forma di violenza fisica e morale esercitata su di esso deve essere punita (così come l’articolo 27 e l’art. 32 in riferimento alla violazione del rispetto della persona umana).
Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Principio di uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale
Uguaglianza: uno dei princìpi cardini della nostra Costituzione. Una delle ideologie e uno degli obiettivi al quale tutti i componenti dell’Assemblea Costituente aspiravano. Un’uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, sancita nel primo comma, un’uguaglianza sostanziale nel secondo comma.
Uguaglianza formale: divieto di discriminazione fondate sulla distinzione di razza, religione, sesso, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Un divieto che non si limita al legislatore ordinario ma anche a chi deve eseguire e applicare le leggi.
Uguaglianza sostanziale: stabilisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini. Intesa come l’obbligo di intervenire da parte dello Stato per rimuovere ostacoli, di ordine economico e sociale, che pongono alcuni soggetti in situazioni di svantaggio. Non è ammissibile che a un individuo non sia permesso il pieno sviluppo della sua persona o che non gli sia garantita la possibilità di inserirsi attivamente nel contesto socio-economico del Paese.
Deroghe: l’attuazione dell’uguaglianza sostanziale costituisce una deroga al principio di uguaglianza formale. Perché? Perché le leggi sono uguali per tutti, ma i più svantaggiati possono avvalersi di un trattamento differente (es. case popolari).
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Principio lavorista: il lavoro come diritto e come dovere
Lavoro come diritto: lo Stato deve garantire a tutti il diritto di lavorare, creando le condizioni migliori per permettere ad ogni cittadino di poter esercitare questo diritto. Per questo ha il dovere di attuare una politica economica che possa favorire lo sviluppo economico e la stabilità dell’occupazione. Però ciò non comporta l’obbligo per lo stato di cercare e trovare un lavoro a chi lo sta cercando. Lo Stato si occupa di garantire, dove possibile, una serie di norme che disciplinano l’accesso, lo svolgimento e la cessazione del lavoro e di tutelare il lavoratore.
Lavoro come dovere: insieme al diritto morale del singolo di ottenere un lavoro c’è il dovere da parte del singolo di contribuire al pieno sviluppo della società.
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento [cfr. art. 114 e segg., IX].
Riconoscimento delle autonomie locali e del principio del decentramento amministrativo
Riconoscimento autonomie locali: viene riconosciuta l’autonomia degli Enti locali. Essi hanno il potere di emanare proprie norme e di amministrare in modo diretto e specifico le diverse parti del territorio, attuando così anche il principio del “decentramento amministrativo”.
Decentramento amministrativo: finalizzato a realizzare la partecipazione effettiva della collettività all’esercizio e alla cura degli interessi pubblici attraverso l’esercizio diretto delle funzioni amministrative.
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [cfr. X]
Principio unitario e il principio del pluralismo politico istituzionale, a tutela delle minoranze linguistiche
La nascita di questo articolo è legata al periodo storico in cui la Costituzione viene redatta: durante il Fascismo ci si era trovati davanti a un periodo di italianizzazione delle lingue e di discriminazione su base liguistica. Per questo si sentì il bisogno di tutelare sia le minoranze linguistiche italiane sia le culture esterne. L’art. 6 trova applicazione soprattutto negli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale che tutelano le minoranze attraverso il bilinguismo e il separatismo linguistico.
Articolo 7 e Articolo 8
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [cfr. art. 138].
art. 7
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art.8
Principio di Laicità dello Stato e pluralismo religioso
Articolo 7
Laicità: lo Stato italiano è laico e non ha quindi una religione di Stato ufficiale.
Indipendenza: lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai Patti Luteranensi (il Concordato del 1929, che regola appunto i rapporti reciproci, è stato successivamente modificato da un nuovo Accordo stipulato nel 1984, in vigore dal 1985. Da allora l’insegnamento della religione Cattolica nelle scuole pubbliche non è più obbligatorio)
Articolo 8
Uguaglianza: tutte le confessioni possono essere liberamente professate in Italia secondo il principio del “pluralismo religioso”. Anche se fino al 1984 quando il Cattolicesimo era ancora legge di Stato tale principio era negato nei fatti. Tuttavia, anche all’interno di questo vincolo, l’ordinamento italiano non ha ancora eliminato le disparità, perché distingue gerarchicamente fra la Chiesa cattolica, le confessioni dotate di intesa , le confessioni riconosciute dalla legislazione sui culti ammessi e quelle prive di riconoscimento.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
Promozione della cultura e della ricerca la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico italiano
Promozione: la Costituzione stessa si fa promotrice attraverso differenti mezzi della cultura, dell’ambiente e del patrimonio artistico italiano.
Tutelare: lo Stato ha l’obbligo di tutelare il patrimonio culturale già esistente e di non limitare la cultura, o di impedire la ricerca delle attività culturali.
Paesaggio: Il secondo comma fa riferimento al concetto di “Paesaggio” che ha subito nel tempo una profonda evoluzione. Quando l’assemblea costituente ha redatto la Costituzione il termine “paesaggio” indicava unicamente le bellezze naturali, la cui tutela era affidata ad una legge del 1939. Oggi la nozione di “paesaggio” ha acquistato un significato più ampio ed indica tutto l’ambiente naturale così come modificato dall’intervento dell’uomo, quindi il complesso dei beni culturali e paesaggistici della Nazione. Attualmente il complesso di questi beni, che costituiscono il nostro rilevante patrimonio culturale, è tutelato dal Codice Urbani e dall’UNESCO.
Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].
Ordinamento giuridico italiano e diritto internazionale: le norme generali del diritto internazionale, che regolano i rapporti degli Stati tra loro, entrano a far parte dell’ordinamento italiano.
Condizione dello straniero in Italia, in caso di normalità: si intende la situazione di uno straniero che si trova in Italia per lavoro, turismo, scelta di vita ecc.
In caso di eccezionalità: si intende la drammatica situazione di chi si trova in Italia per sfuggire alla mancanza di libertà del suo Paese di origine, o di chi si rifugia in Italia perché nel suo Paese è accusato di reati politici o non può esercitare le libertà democratiche. In questo caso la Costituzione accorda allo straniero, a certe condizioni di legge, il diritto di asilo, ossia di una “sicura” ospitalità.
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Principio del ripudio della guerra come strumento di offesa
Ripudiare: l’Italia non utilizzerà mai lo strumento della guerra di aggressione come mezzo di offensiva verso l’indipendenza o l’integrità di un altro Paese, o come mezzo di “risoluzione delle controversie internazionali”. Ciò non impedisce all’Italia di difendersi in caso di attacco.
L’ultima parte della norma afferma che l’Italia accetta eventuali limitazioni della sua sovranità per promuovere e aderire ad organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace tra le Nazioni. Questa parte dell’articolo fu pensata e scritta per consentire l’adesione del nostro Paese all’ONU, che richiedeva come condizione che l’Italia si dichiarasse “amante della pace”.
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Struttura della bandiera italiana
Tra i principi fondamentali c’è quello che definisce in che modo è strutturata la bandiera dell’Italia: il tricolore diviso in tre bande verticali di colore verde, bianco e rosso. La bandiera è un segno di identificazione dello Stato. Le tre bande uguali rappresentano i tre cardini degli stati democratici: cioè libertà, uguaglianza e fraternità. Dal 1998 è obbligo esporre la bandiera italiana e quella dell’Unione Europea all’esterno di tutti gli edifici pubblici.