Perché un articolo interamente dedicato al ruolo delle donne nella Costituzione? Perché nonostante siano passati più di settanta anni dall’approvazione della Costituzione ci sono ancora disparità di genere, età, opinioni e non solo. Perché senza le donne molti degli articoli approvati e ora vigenti non esisterebbero. Perché non si tratta di parlare del genere femminile, ma di tutte le persone che negli anni non hanno goduto di pari opportunità, diritti e libertà all’interno di una società.
Le donne hanno avuto modo di rappresentare tutti all’interno dell’Assemblea Costituente, ma come sono arrivate dal non avere nessuna facoltà di scelta, di diritto o di dovere nella vita politica e sociale al prendere parte nella composizione della nostra legge fondamentale? Ripercorriamone insieme la storia!
Quando ottengono il voto le donne?
Come ben riassunto da Giulia Galeotti in “Storia del voto alle donne in Italia”, nel nostro Paese il suffragio femminile è arrivato piuttosto tardi e con poca gradualità, ostacolando la formazione di una classe politica “in cui agli uomini si affiancassero le donne, allargata progressivamente fino a comprendere tutti e due”. Già in epoca liberale, tra Giolitti e Nitti, cominciarono i primi dibattiti sul suffragio universale, ma il progetto non arrivò all’esame delle Camere. In epoca fascista venne concesso il diritto di voto, ma con particolari condizioni amministrative che riduceva la platea a una ristretta minoranza di donne benestanti e istruite; la riforma degli enti locali voluta proprio dal fascismo nel 1926, inoltre, vanificò la concessione di pochi mesi prima, senza che le donne potessero esercitare questo diritto.
Possiamo quindi affermare che il voto alle donne è una conquista relativamente recente per l’Italia. Il 30 gennaio del 1945, durante una riunione del Consiglio dei ministri si discusse del tema su proposta di Palmiro Togliatti (PC) e Alcide De Gasperi (DC). La questione viene trattata (e votata) come qualcosa di ormai «inevitabile», visti i tempi. Il 1 febbraio 1945 venne emanato il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 che conferiva il diritto di voto alle italiane con più di 21 anni. L’eleggibilità delle donne verrà stabilita, invece, con un decreto successivo del 10 marzo del 1946.
Erano tutti favorevoli a questa decisione?
In realtà no, alcuni esponenti del Partito liberale, del Partito d’Azione e del Partito Repubblicano erano contrari. In posizione favorevole si schierò il Vaticano che però non diede una visione progressista. Papa Pio XII disse:
«Ogni donna, dunque, senza eccezione, ha, intendete bene, il dovere, lo stretto dovere di coscienza, di non rimanere assente, di entrare in azione per contenere le correnti che minacciano il focolare, per combattere le dottrine che ne scalzano le fondamenta, per preparare, organizzare e compiere la sua restaurazione».
Fu quindi un discorso che andava a rimarcare la posizione della donna all’interno della famiglia come indispensabile. Un discorso che aveva come obiettivo principale quello di essere favorevoli al suffragio universale, purché vi fosse la possibilità di ristabilire la situazione familiare italiana attraverso una precisa scelta politica.
Il voto fu concesso per ragioni di opportunismo?
Per rispondere a questo dubbio dobbiamo capire perché sia nato. Come mai si è dubitato della concessione del voto? Perché si dice che le donne ottennero la capacità di scegliere, ma non di decidere in piena libertà?
Torniamo ai tempi della Resistenza, ai tempi dei partigiani, ai tempi delle donne che liberarono il nostro Paese. La lotta partigiana fu per le donne un riscatto importantissimo, non solo dal punto di vista politico, con la fine del regime fascista, ma anche da quello sociale. Per la prima volta venne loro concessa libertà di azione e di espressione, per la prima volta riuscirono a fare intendere l’importanza della loro partecipazione nella vita politica e sociale del paese. Proprio per questo, appena si tornò in tempi di pace e la figura femminile ritornò a non avere importanza, le donne decisero di lottare. Riuscirono a fare comprendere a chi aveva vissuto una vita nell’ideologia maschilista, che si era poi rafforzata con il fascismo, quanto fosse importante l’inclusione in un paese democratico.
Si credette però che l’idea di fare votare le donne fosse solo un modo per allargare il bacino elettorale e per aumentare le probabilità di vittoria di alcuni partiti. Se è andata veramente così noi non possiamo dirlo, ma in ogni caso ciò che conta è stato ottenuto: il suffragio femminile universale.
Quale è stata la prima presenza delle donne in politica?
Possiamo di certo dire che il processo di inclusione ha iniziato a prendere vita con l’Assemblea Costituente. Contiamo 21 figure femminili nella composizione della stessa, e 5 di queste andranno a fare poi parte della Commissione dei 75. Fra queste riconosciamo nomi importanti come Nilde Iotti, Lina Merlin, Maria Federici, Teresa Noce e Nadia Gallico Spano.
Come sono state rappresentate nella Costituzione da loro stesse approvata?
La presenza delle donne nella costituente non garantì la parola di tutte all’interno del dibattiti, ma questo non fermò alcune di loro dal condizionare fortemente la stesura degli articoli. Per definizione e per formalità, sono stati raggruppati degli articoli della Costituzione facilmente percettibili come portatori del principio di uguaglianza. Proveremo ad analizzarli e comprenderne le motivazioni.
Articolo 3, per precisione il comma 1°:
Capire l’importanza di tale articolo è abbastanza semplice. In un unico comma viene esposto il nuovo principio di uguaglianza per cui si sono battute le donne. Non si presta attenzione solo al sesso, ma anche all’appartenenza geografica, sociale e politica. Un primo passo avanti verso il paese democratico tanto voluto. Nilde Iotti ebbe parte nella modifica del progetto della Commissione attraverso l’emendamento firmato e presentato da lei e da altri membri del Partito Comunista: infatti nel progetto iniziale non si teneva conto dell’importanza della dignità dell’individuo all’interno dell’organizzazione sociale dello Stato.
Articolo 29, comma 2°
Per la prima volta si scrive nero su bianco che i coniugi godono di pari responsabilità e di pari capacità decisionale. Anche se dobbiamo dire che la vera attuazione di questo articolo l’avremo nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia.
Un altro importante appunto è quello sul progetto iniziale della Commissione dei 75. Come potete osservare nel paragrafo a destra la seconda stesura recitava INDISSOLUBILE, riferito al matrimonio. Un aggettivo soppresso nel testo poi approvato, grazie all’intervento del Partito Socialista, nonostante l’alto grado di contestazione. La frattura non tardò ad arrivare anche all’interno della coalizione femminile, quando venne presentata la possibilità di eliminare la indissolubilità del matrimonio: infatti ben 9 donne erano parte della Democrazia Cristiana, fortemente legata al valore sacro e religioso del matrimonio. Altre 9 provenivano invece dal Partito Comunista che, consapevole del panorama culturale della popolazione italiana, non disdegnava affatto i precetti religiosi. Andando ai voti vinse la proposta socialista, ma l’influenza della Chiesa riuscì a farsi ugualmente sentire con l’approvazione dell’articolo 7.
Articolo 7
Lo Stato italiano è laico, anche se fino al 1984 il cattolicesimo è rimasto la religione di Stato, e così doveva essere la Costituzione. Ma per ragioni culturali e storiche è stato impossibile per l’Assemblea Costituente non dedicare un passaggio al rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica.
Così si è stabilita la piena indipendenza e sovranità dello Stato dalla Chiesa e viceversa. I rapporti tenuti sono regolamentati da intese concordate. La prima è rappresentata dai Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929 dallo Stato fascista e dalla Santa Sede, e successivamente rivisti nel 1984. Bisogna dire che molte donne si schierarono contro la stesura dell’articolo 7, una fra queste fu Nadia Gallico Spano. Riconoscendo il punto di partenza nella famiglia ma non nelle parole del Papa, contestò tali affermazioni: “La donna deve tornare al focolare domestico dov’è regina perché quella che esce per lavorare può essere preda e diventare avida di loschi piaceri”.
Articolo 31, comma 2°
La Costituzione, le leggi e quindi la Repubblica, proteggono la maternità, come stato naturale della donna. Ma anche i bambini e gli anziani, categorie deboli e private fino a quel momento della loro importanza. Lo Stato favorirà addirittura la nascita di istituti volti a completare tale bisogno. È proprio da qui che sono partiti alcuni dei provvedimenti più importanti se si parla di diritti civili: questo articolo permette l’approvazione di una legislazione di tutela della maternità, che è stata recentemente estesa alla paternità. Sempre dall’art. 31 derivano i provvedimenti riguardanti l’interruzione volontaria della gravidanza.
Articolo 37, comma 1°
Si parla di stessi diritti, stesse retribuzioni ma si parla anche di cultura maschilista. “Le condizioni del lavoro devono consentire (alla donna) l’adempimento della sua ESSENZIALE funzione familiare…”. L’idea di far nascere uno stato democratico c’era, mancava però l’idea di staccarsi da una cultura non sufficientemente progressista e ugualitaria. Alla donna viene riconosciuta la capacità di lavorare, di guadagnare, ma le viene sempre ricordata la sua funzione primaria, ovvero quella di procreare. Ricordiamo in riferimento a questo il discorso di Nilde Iotti sulla famiglia presentato all’assemblea Costituente nel 1946: “Uno dei coniugi, poi, la donna, era ed è tutt’ora legata a condizioni arretrate che la pongono in uno stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona”
Articolo 48, comma 1°
Permette di inserire la Repubblica italiana fra gli ordinamenti a vocazione democratico-pluralista, perché vieta tutte le forme di discriminazione fondate sul censo, sull’istruzione e sul sesso. Il diritto di voto è garantito a tutti i cittadini in possesso della cittadinanza e che hanno compiuto la maggiore età.
Il secondo comma enuncia le garanzie per l’esercizio democratico del voto, individuate da tre principi: quello di personalità (il voto deve essere espresso in prima persona), quello di uguaglianza (tutti i voti espressi hanno “uguale peso e valore”), quello di libertà e segretezza (il voto è veramente libero quando nessuno può conoscerlo).
Articolo 51, comma 1°
Il principio di uguaglianza viene applicato in merito all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Negli ultimi anni il confronto con altre democrazie europee ha permesso di introdurre le “quote rosa”, ossia un numero minimo di donne tra i candidati alle cariche elettive.
In conclusione…
Le donne dell’assemblea Costituente sono riuscite a compiere passi avanti in tema di uguaglianza e diritti, sono riuscite a dare inizio a una lotta che ancora non può finire. Sono serviti decenni per ottenere una legge per il divorzio, l’interruzione volontaria di gravidanza e contro la violenza sessuale. Tanti altri ne sono serviti per non considerare l’adulterio femminile come un reato, gli anticoncezionali come normali medicinali e il delitto d’onore come reato. E tanti ancora serviranno per ottenere vittorie che tutti noi meritiamo.
Non si tratta soltanto di equiparare la donna all’uomo, ma di garantire libertà, dignità e uguaglianza a tutti gli esseri umani. C’è chi ad oggi, proprio come le madri costituenti, lotta per farsi vedere, per guadagnare ciò che gli spetta di diritto, per ottenere un posto nella società, il quale gli viene costantemente negato. E il compito di noi giovani dovrebbe essere quello di imparare dal passato per comprendere le esigenze di un presente che troppo spesso non riesce a essere realizzato. La rivoluzione, le lotte, le vittorie, necessitano di un continuo movimento e rinnovamento e così la Costituzione, e così il nostro Stato, come ricordava Piero Calamandrei a Milano nel 1955:
“E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinnanzi! […] Però vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità; per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica, indifferentismo, che è, non qui per fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghi strati, in larghe categorie di giovani, un po’ una malattia dei giovani. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica”
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