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Coronavirus e misure di sicurezza: tra Green Pass e vaccinazioni

Coronavirus e misure di sicurezza: tra Green Pass e vaccinazioni

Prosegue la pandemia da Nuovo Coronavirus ha colpito duramente l’Italia e il resto del mondo, rendendo necessarie straordinarie misure di emergenza sanitaria. Nella mappa interattiva della Protezione Civile è possibile monitorare in tempo reale la situazione del contagio su tutto il territorio nazionale. Dopo le misure più stringenti di lockdown della “Fase 1” per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e la cosiddetta “Fase 2” durante i mesi estivi del 2020, abbiamo vissuto la “seconda ondata” che durante il periodo autunnale ha portato a ulteriori restrizioni e misure di sicurezza valide per tutto il territorio nazionale, prorogate per il periodo invernale e primaverile del 2021. Nel periodo estivo, grazie all’incremento della campagna di vaccinazione, abbiamo superato la fase più drammatica della pandemia e siamo andati verso una serie di riaperture in attesa della nuova stagione invernale.

In questo speciale approfondimento, che verrà aggiornato in caso di necessità, troverete maggiori informazioni sulle misure governative relative all’autunno 2021, con il proseguo della campagna di vaccinazione, la suddivisione del Paese in zone le novità introdotte dal Green Pass.

Vaccinazioni, riaperture e suddivisione in zone

La campagna di vaccinazione, partita alla fine del 2020, costituisce il principale strumento per superare l’emergenza sanitaria. Il piano strategico nazionale può essere consultato nell’apposito portale del Ministero della Salute; a questo link è invece possibile seguire l’andamento delle vaccinazioni, suddivise per Regioni.

Nel frattempo, continuano a valere i principi fondamentali che dovranno guidare la nostra socialità: tutti coloro che presentano i sintomi del contagio e una temperatura corporea maggiore di 37,5°C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. Inoltre rimane valido il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Continua a rimanere in vigore, attraverso il Decreto Legge del 22 aprile 2021 e le proroghe successive, la suddivisione del Paese in zone, in cui le Regioni possono entrare oppure uscire a seconda dell’andamento dei contagi, sulla base dello specifico documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Alcune misure sono valide per tutto il territorio nazionale, altre sono diverse a seconda delle zone; sarà il Ministero della Salute a sancire l’uscita o l’ingresso, con le rispettive misure da adottare, tenendo conto del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il Decreto del 23 luglio 2021introduce le nuove modalità di utilizzo della certificazione verde “Green Pass”.

Lo stato d’emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Questo strumento giuridico consente al governo di emanare misure emergenziali per gestire lockdown e altre limitazioni, sfruttando i decreti della presidenza del Consiglio, garantendo poteri speciali alla Protezione Civile e permettendo di limitare gli ingressi dall’estero.

Il decreto del 7 ottobre “Decreto Capienze” introduce nuove disposizioni per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, incrementando le capienze in considerazione della diminuzione dei contagi.

Per contenere l’aumento della crescita contagi della “quarta ondata” e in preparazione di un possibile peggioramento nel periodo invernale, il Governo ha inoltre emanato il decreto del 24 novembre che introduce una serie di limitazioni e di novità normative:

  • Obbligo vaccinale: a partire dal 15 dicembre, viene esteso l’obbligo vaccinale al personale amministrativo della sanità, ai docenti e al personale scolastico e universitario, ai militari e alla forze di polizia, al personale del soccorso pubblico. Per il personale sanitario, che aveva già l’obbligo di vaccinazione, sarà inoltre obbligatoria la terza dose.
  • Green Pass: a partire dal 6 dicembre, viene esteso l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere agli alberghi, agli spogliatoi per l’attività sportiva, al trasporto ferroviario regionale e interregionale, al trasporto pubblico locale.
  • Green Pass Rafforzato: sempre a partire dal 6 dicembre viene introdotta una versione “rafforzata” del Green Pass, valido soltanto per chi è vaccinato o guarito dal Covid-19. Questo certificato sarà necessario per accedere alle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona bianca o gialla, ovvero spettacoli, eventi sportivi, servizi di ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Ulteriori limitazioni sono state introdotte dopo il CdM del 23 dicembre, in relazione all’elevata contagiosità della “variante omicron” e che interesseranno il periodo delle festività:

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto;
  • fino al 10 febbraio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Saranno inoltre chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • Per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

I successivi decreto del 30 dicembre e del 5 gennaio 2022 impongono ulteriori restrizioni ai non vaccinati. Oltre ad ampliare l’utilizzo del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) a nuove attività, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 e di effettuare, solo in presenza di sintomi, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Anche per la cessazione della quarantena sarà sufficiente un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Scuole

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività con la ripartenza delle lezioni. Per le scuole dell’infanzia, fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Per le scuole elementari, fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in DAD per cinque giorni. Per le scuole medie e superiori, con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per cinque giorni.

Ricordiamo inoltre che le regioni possono trovarsi in zona rossa, arancione, gialla o bianca. Per le misure relative alla specifica zona, è possibile consultare questo approfondimento; per le domande frequenti e i casi particolari, è possibile consultare lo specifico link nel sito governativo.

Green Pass: tutto quello che c’è da sapere

Dal 17 giugno è attivo il Decreto che definisce le modalità di rilascio della Certificazione verde digitale COVID-19, il cosiddetto “Green Pass“. La certificazione è gratuita per tutti e contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli. Il documento attesta una delle seguenti condizioni:

  • la vaccinazione contro il Covid-19, anche in prima dose, da almeno 14 giorni
  • l’esito negativo di un tampone antigenico effettuato nelle ultime 48 ore
  • l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle ultime 72 ore
  • la guarigione dall’infezione

La Certificazione verde COVID-19 ha una durata complessiva di nove mesi. Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà invece ridotta a 6 mesi.

Si può visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

In caso di difficoltà o indisponibilità nell’uso di strumenti digitali, è possibile recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generalepediatra di libera sceltafarmacista, che hanno accesso al sistema della Tessera Sanitaria.

Per semplificare le operazioni di verifica delle Certificazioni da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’App VerificaC19, sono previste soluzioni informatiche che permettono di automatizzare le verifiche nei sistemi di controllo degli accessi.

A partire dal 6 dicembre esistono due versioni di Green Pass: uno “base” e uno “rafforzato”, che si può ottenere soltanto grazie alla vaccinazione o la guarigione dall’infezione da Covid-19.

Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Quando è richiesto il Green Pass “base”?

A partire dalla scorsa estate, sarà possibile svolgere alcune attività soltanto se si è in possesso di Green Pass “base”. Inoltre è obbligatorio per scuola, università e trasporti, sia locali che a lunga percorrenza. Dal 15 ottobre, l’obbligo è esteso a tutti i luoghi di lavoro. A partire dal 5 gennaio 2022, è esteso a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

Cos’è il Green Pass “rafforzato”?

Dal 6 dicembre 2021 e fino al termine dell’emergenza sanitaria viene introdotto il Green Pass “rafforzato”, che può essere ottenuto soltanto da coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid-19. Viene richiesto per servizi e attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e bianca:

  • Spettacoli
  • Spettatori di eventi sportivi
  • Ristorazione al chiuso e consumazioni al banco
  • Feste e discoteche
  • Cerimonie pubbliche
  • musei e mostre
  • al chiuso per i centri benessere
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)
  • parchi tematici e di divertimento
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • alberghi e strutture ricettive
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere
  • centri congressi
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale

Con il decreto legge del 2 febbraio 2022, vengono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure.

La Certificazione verde COVID-19 rende più facile viaggiare in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea e nei Paesi dell’area Schengen. Per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione: aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 oppure esser guariti da COVID-19, oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. Ai controlli dovrà essere inoltre mostrata una certificazione vaccinale, come il Green Pass, e il Passenger Locator Form digitale (dPLF) europeo.

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per deroghe, casi specifici e situazioni particolari, si consiglia di visionare con attenzione l’apposito portale dedicato ai rientri dall’estero.

(ultimo aggiornamento giovedì 3 febbraio 2022 – ore 11:00)

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