Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli regionali dell’Abruzzo e del Piemonte e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia). In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.
Sono 30 i Comuni della provincia di Siena in cui si svolgeranno anche le elezioni per i sindaci ed i consigli comunali: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sinalunga, Sovicille e Torrita di Siena.
I 6 comuni della provincia di Siena dove si voterà esclusivamente per le Elezioni Europee sono: Siena, Chiusi, Montalcino, Monticiano, Sarteano e Trequanda.
COME SI VOTA – ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
• Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
• Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza.
Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
• È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
• I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI (SCHEDA AZZURRA)
L’elettore potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
E’ importante evidenziare che:
– le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
– nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
– nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.