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Marketing telefonico: come funziona il Registro delle Opposizioni?

Marketing telefonico: come funziona il Registro delle Opposizioni?

Ospitiamo un contributo dell’avvocato Massimiliano Minotti in merito alla regolamentazione del marketing telefonico e cartaceo, ovvero il “Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)”

Quanti ogni giorno veniamo disturbati, attraverso call center, dalle società di telefonia, gas, elettricità, acqua, trading online, per sentirci proporre nuove contratti e non solo? Grazie alla Legge n. 5 del 11/1/2018, riguardante le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, possiamo tirare un sospiro di sollievo.

Infatti questa legge ha regolamentato il Registro pubblico delle Opposizioni (RPO), che permette, tramite l’iscrizione, di non essere più disturbati dalle chiamate dei call center.

Quindi procediamo con ordine e vediamo che cosa è il Registro Pubblico delle Opposizioni abbreviato in RPO. È stato istituito con il DPR n. 178/2010, ed è un servizio gratuito per gli utenti, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale servizio permette di opporsi all’utilizzo, per finalità pubblicitarie, dei numeri di telefono di cui siamo intestatari e inoltre dei nostri corrispondenti indirizzi postali associati. Si parla pertanto di numeri di telefono e indirizzi postali presenti negli elenchi pubblici, consultabili da parte degli operatori che svolgono attività di marketing.

Ciascun operatore, per inviare materiale pubblicitario, effettuare ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, tramite telefono o la posta cartacea, deve fare richiesta presso l’RPO. La richiesta deve contenere:

  • I dati dell’operatore (per le persone fisiche un loro valido documento di riconoscimento, per le aziende anche lo statuto e l’atto costitutivo);
  • Il numero con cui chiamerà l’operatore di marketing. Nel caso di concessione ad altri del servizio di marketing, anche l’indicazione dei dati di coloro che chiameranno i contatti;
  • Gli elenchi aggiornati degli utenti pubblici che l’operatore vuole contattare.

Il gestore del registro, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta assegna i dati ed i profili di autorizzazione all’operatore. Pubblica poi i dati dell’operatore, con i riferimenti di contatto, in un elenco consultabile sul sito, per massimo dodici mesi dall’ultima consultazione del registro.

L’operatore deve poi comunicare al gestore del registro ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito della domanda di accesso al registro. La validità dell’iscrizione al registro finisce dopo dodici mesi dall’ultima consultazione del registro stesso.

Dal punto di vista degli utenti, invece, l’iscrizione nel Registro delle Opposizioni serve a bloccare il trattamento dei dati personali, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing. L’iscrizione al registro blocca nei loro confronti qualsiasi trattamento di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta. Vale anche per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono o della posta cartacea, per tutte le attività e le categorie merceologiche.

L’iscrizione al Registro delle Opposizioni non ha una scadenza e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza. Si ha la decadenza ogni qualvolta cambi l’intestatario o cessi l’utenza. A tal fine è assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni. L’iscrizione può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, dato le modalità elettroniche.

C’è da precisare però, che l’iscrizione non annulla la validità dei consensi, per contatti ai fini commerciali rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società. Se avete prestato individualmente il consenso al trattamento dei dati, l’azienda predetta potrà effettuare questo tipo di operazioni commerciali.

Il funzionamento del Registro delle Opposizioni quindi è semplicissimo: l’operatore di telemarketing è tenuto a verificare la presenza o meno nel RPO dei suoi potenziali contatti. Per cui se i potenziali clienti dell’operatore di telmarketing sono presenti nel RPO, non possono essere contattati.

L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al Registro delle Opposizioni tramite quattro modalità:

  • WEB: compilando il modulo elettronico direttamente nel sito www.registrodelleopposizioni.it;
  • TELEFONO: chiamando il numero verde 800.265.265;
  • EMAIL: scrivendo alla mail abbonati.rpo@fub.it;
  • RACCOMANDATA: indirizzata a Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati (Ufficio Roma Nomentano – Casella postale 7211 – 00162 ROMA)

Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni può richiederne la contemporanea iscrizione nel registro utilizzando solo le modalità 1, 3 e 4 . Quindi dell’avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma al contraente, che può iscriversi o revocare l’iscrizione e poi nuovamente iscriversi al registro senza limitazioni.

Per concludere, la violazione del diritto di opposizione degli utenti consiste nel mancato rispetto dei dati del RPO, da parte degli operatori di telemarketing. Di conseguenza è punita con sanzioni amministrative pecuniarie, che possono arrivare per le imprese fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente. Più violazioni comportano la sospensione o la revoca, nei casi più gravi, dell’operatore di marketing, attuata dal gestore su segnalazione del Garante della Privacy.

Una delle novità più importanti riguardanti il Registro delle Opposizioni è che la L. n. 5/2018, ha esteso l’ambito di applicazione a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari. Prevedendo altresì, in seguito all’iscrizione, l’annullamento dei consensi al telemarketing dati in precedenza dagli utenti, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi.

Purtroppo al momento tale possibilità è rimasta lettera morta e deve ancora essere attivata, anche se il termine ultimo è la fine del 2020. Sono infatti previste consultazioni con operatori e consumatori e il parere del Garante Privacy, per cui rimaniamo in attesa di aggiornamenti normativi.

(si ringrazia l’avv. Massimiliano Minotti per il contributo)

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