Novità legislative sulla nomina dell’Energy Manager
L’energy manager è una figura professionale di alto profilo, istituita per legge, il cui compito è analizzare e ottimizzare il bilancio energetico delle aziende, sia pubbliche che private, che superino un determinato consumo energetico annuo. L’energy manager è quindi il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, e la sua nomina è obbligatoria per tutti i seguenti casi:
- soggetti operanti nel settore industriale, che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
- soggetti operanti nei settori civili, terziario e trasporti che hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.
La nomina dell’energy manager è obbligatoria per legge e deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata lo scorso 18 dicembre 2014, ricorda che progressivamente all’energy manager è stata affidata l’attestazione da applicarsi in calce alla relazione tecnica e il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia, qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all’obbligo di cui all’art. 19 della legge 10/91.
Ancora nella circolare del ministero è previsto l’accesso ai meccanismi dei certificati bianchi anche alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19 della legge 10/91, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell’intervento.
Dalla nota esplicativa della circolare emerge che sono obbligati alla nomina dell’energy manager tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica, tra cui titolari di imprese individuali, associazioni, fondazioni, società per azioni, comuni, province, aziende sanitarie locali, società semplici che rispondano ai requisiti indicati.
Per approfondimenti e informazioni, potete consultare il sito web di Qualità e Sviluppo Rurale